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"Obbligatorietà del testamento biologico"

  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 3 min

Liceo Classico - Linguistico Statale - Internazionale Linguistico e Scientifico a opzione Spagnola "Carlo Botta" di Ivrea – Classe 4A




RELAZIONE


La presente proposta di legge mira ad ampliare l’informazione sul testamento biologico e la sua compilazione da parte dei cittadini piemontesi: ciò per garantire il rispetto della dignità umana, maggiori libertà e l'affermazione dell’autodeterminazione, in caso il soggetto non sia più in grado di manifestare coscientemente la propria volontà. Tale proposta di legge si propone, inoltre, di prevenire l'insorgere di conflitti etici e giuridici tra équipe mediche, rappresentanti legali e nuclei familiari, assicurando al tempo stesso la certezza del diritto e l'appropriatezza dei percorsi terapeutici. (Legge 219/2017).


Secondo una recente ricerca, su un campione di 1602 cittadini italiani maggiorenni, solo tre persone su dieci si sono poste il problema della scelta in merito agli aspetti del proprio fine vita, con una situazione particolarmente critica tra gli over 70. La proposta interviene dunque per proteggere la libertà di scelta del cittadino, la quale non deve essere condizionata da uno stato fisico o psicologico invalidante, e per esonerare i propri congiunti dalla responsabilità di decidere della vita del soggetto interessato: consideriamo tale proposta un'estensione dei diritti individuali a cui noi rivolgiamo particolare attenzione in quanto coinvolgono noi, le persone a noi care e tutti i cittadini dello stato italiano, e sono alla base della nostra democrazia.


I principi quali il diritto all’autodeterminazione e il consenso informato, alla base del testamento biologico, sono compatibili in primis con la legislazione europea, grazie agli articoli 5, 6 e 9 della Convenzione di Oviedo (1997) e dall’articolo 2 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000). Per quanto riguarda l’ordinamento giuridico italiano, è stata promulgata la legge n. 219/2017, ove è trattato il consenso informato; inoltre, gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione italiana tutelano il diritto all’autodeterminazione e alla libertà personale.




Tuttavia, in Italia, la regolamentazione della redazione delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) crea tensioni tra Stato e Regioni, perché coinvolge ambiti di competenza diversi: il primo ha competenza esclusiva sulle norme di diritto civile e penale, le seconde possono intervenire occupandosi degli atti organizzativi e applicativi dei servizi sanitari. Mancando però una normativa statale completa, alcune Regioni hanno iniziato ad agire autonomamente: il Piemonte, seguendo l’esempio della Toscana, il 1 Aprile 2025 ha approvato un ordine del giorno che garantisce ai cittadini la possibilità futura di depositare le DAT direttamente presso ospedali e aziende sanitarie 

locali, ma a questo non sono seguiti ancora procedimenti attuativi.


La nostra proposta di legge impegna quindi la giunta regionale del Piemonte a regolamentare la raccolta delle DAT sul territorio regionale. A questo scopo, viene prevista la possibilità di depositare le proprie DAT anche presso sportelli dedicati nelle ASL.


Viene inoltre istituita una banca dati regionale DAT quale archivio unico delle disposizioni depositate su territorio regionale, anche quelle nelle ASL e nelle strutture ospedaliere. A tale banca dati possono accedere gli ufficiali di stato civile, i notai, il medico curante, il disponente e il fiduciario. La banca dati regionale non si sostituisce a quella nazionale, ma vi è interconnessa. In aggiunta, la banca dati regionale è interoperabile anche con il fascicolo sanitario elettronico del disponente, in modo che le volontà dell'individuo siano sia facilmente accessibili dal personale sanitario regionale assieme alle informazioni sanitarie, sia ugualmente consultabili anche in caso di soggiorno o trasferimento in altra regione.


In secondo luogo, la nostra proposta di legge stabilisce che, tre mesi prima del rinnovo della carta d’identità elettronica, a ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età venga inviata dalla regione una mail che contiene le informazioni generali riguardo la compilazione delle DAT e che è provvista di una copia in bianco del modulo stesso; tale mail viene inviata nuovamente tre mesi prima di ogni successivo rinnovo del documento d’identità, al fine di ricordare all'individuo la possibilità di compilare il modulo DAT o di revisionare quello precedentemente depositato, così come avviene per la donazione organi (legge n. 91 del 1 aprile 1999). Per i cittadini di età superiore ai sessant’anni, l’informativa viene inviata anche in forma cartacea all'indirizzo di domicilio, assieme alle comunicazioni di “Prevenzione serena”. Inoltre, al momento del rinnovo della carta d’identità, il dipendente comunale ricorda ad ogni cittadino la possibilità di compilare il modulo DAT. La Giunta Regionale si impegna infine a sensibilizzare alla compilazione delle DAT mediante materiale cartaceo nelle ASL e nei comuni e attraverso comunicazioni radiofoniche e televisive.





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